Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

Art. 250 - Documenti da consegnare al collaudatore

1. Per il collaudo dei lavori sono forniti al collaudatore il progetto, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, per i lavori in amministrazione diretta e i documenti relativi ai cottimi da presentare in maniera analoga a quanto previsto per la contabilità dei lavori ad impresa.

Art. 251 - Certificato di collaudo

1. Il collaudatore, effettuate le operazioni di verifica tecnica dei lavori e contabile della documentazione di cui all'articolo 250, provvede alla redazione del certificato di collaudo che è firmato anche dal direttore dei lavori e dall'assistente dei lavori.

2. Ove riscontri elementi di particolare rilievo tecnico-amministrativo, il collaudatore redige una relazione riservata da inviare a Geniodife, anche se l'intervento sia stato decretato da altro ente.

Art. 252 - Collaudo delle opere a finanziamento della NATO

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO è eseguito con le procedure di cui ai Capi I e II.

2. Acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmette il documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo esecutivo del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO.

3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della NATO non ha effetti sui termini di cui all'articolo 233.

Art. 253 - Collaudo delle opere finanziate dai Paesi alleati

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento di Paesi alleati è disposto da Geniodife con le stesse procedure di cui ai Capi I, II e III.

2. Il collaudo è limitato agli aspetti tecnici con verifica che siano state rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di carattere strutturale ed impiantistico, compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini dell'esercizio degli impianti.

3. Il collaudo amministrativo delle opere è eseguito dagli organismi del paese alleato.

Art. 254 - Collaudo opere realizzate fuori dal territorio nazionale

1. Nel caso di opere eseguite dai reparti del Genio o da ditte dell'Unione europea il collaudo è disposto da Geniodife con le medesime procedure di cui ai Capi I, II e III ad esclusione di quelle di cui all'articolo 226.

2. Nel caso di opere eseguite da ditte locali diverse da quelle di cui al comma 1, il collaudo è disposto da Geniodife, nel rispetto delle procedure del Paese straniero che sono integralmente richiamate nei contratti di cui all'articolo 158.

3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica della contabilità finale e la nomina dei collaudatori seguono le stesse procedure di cui ai Capi I, II e III.

Art. 255 - Consegna delle opere all'Ente di impiego

1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'articolo 237, si provvede alla consegna dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a lavori, fra il direttore dei lavori ed il comandante dell'ente o suo delegato.

2. La consegna è formalizzata in un verbale di consegna da sottoporre successivamente al visto del capo dell'organo esecutivo del Genio competente.

3. Il verbale di consegna contiene la descrizione delle opere in fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale sono allegate tutte le plarimetrie atte ad individuare la geometria delle opere realizzate, nonchè, ove previsto, tutti gli schemi degli impianti con esplicitazione dei criteri di funzionamento, delle modalità di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.

Art. 256 - Responsabilità del consegnatario

1. Con la consegna delle opere, di cui all'articolo 255, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.

2. Il comandante dell'ente può fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente le manutenzioni di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a), b) e c), e non può procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti installati. La manutenzione consentita è mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate.

3. Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.

Art. 257 - Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati

a) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente regolamento per i lavori del Genio militare

b) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, concernente condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare

c) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 367, concernente capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del Genio militare

d) il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, concernente il regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da e seguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

Art. 258 - Disposizioni transitorie

1. Le norme che disciplinano i compiti dei dipendenti dell'Amministrazione, comunque interessati all'esecuzione dei lavori, sono di immediata applicazione.

2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto, si applicano, ai contratti stipulati, successivamente alla loro entrata in vigore.

3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati, successivamente alla loro data di entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 349 Allegato A (previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3) Allegato B (previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3)

----> Vedere Allegati <---- Allegato C (previsto dall'art. 119, comma 11) MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI Preinformazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax dell'Ente appaltante.

2. a) Luogo di esecuzione; 2. b) natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; 2.

c) se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti.

3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti; 3. b) se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori; 3. c) se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.

4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.

5. Altre informazioni.

6. Data di spedizione dell'avviso.

7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo. Allegato D (previsto dall'art. 119, comma 11) PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'Ente appaltante.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;

2. b) forma del contratto oggetto del bando di gara.

3. a) Luogo di esecuzione;

3. b) natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima dei calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate;

3. c) se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti;

3. d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari; 3. b) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.

6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte;

6. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;

6. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;

7. b) data, ora e luogo di tale apertura.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle disposizioni in materia.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare

a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta

b) criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri

c) eventuale divieto di varianti

d) altre informazioni

e) data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pub blicazione

f) data di spedizione del bando di gara

g) data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pub blicazioni ufficiali delle Comunità europee

h) eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo. Allegato E (previsto dall'art. 119, comma 11) PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e teletax dell'Ente appaltante.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;

2. b) eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;

2. c) forma del contratto oggetto del bando di gara.

3. a) Luogo di esecuzione;

3. b) natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate;

3. c) se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti;

3. d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.

6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione;

6. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;

6. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia.

10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonchè le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare.

11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino nell'invito a presentare offerte.

12. Eventuale divieto di varianti.

13. Altre informazioni.

14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

15. Data di spedizione del bando di gara.

16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

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